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PROVINCIA DI VITERBO: - il Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello della Med Sea Litter relativo all’impianto di Arlena di Castro di recupero e smaltimento dei rifiuti. 

- il Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello della Med Sea Litter relativo all’impianto di Arlena di Castro di recupero e smaltimento dei rifiuti. 

La Provincia di Viterbo, difesa dall’Avv. Cesare Cardoni, ha fatto valere le proprie ragioni innanzi Consiglio di Stato riuscendo insieme al Comune di Tuscania, Tarquinia e Tessennano e ad alcuni privati a far respingere il ricorso della Med Sea Litter avverso la sentenza del Tar Lazio.

Il Consiglio di Stato, nel riconoscere la legittimazione attiva dei Comuni limitrofi all’area oggetto dell’impianto e dei privati, ribadisce quanto sostenuto dalla Provincia e dalle amministrazioni comunali nelle rispettive difese.

In particolare i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come la conferenza di servizi per valere come provvedimento autorizzatorio unico regionale, dovrebbe concludersi con una determinazione motivata che deve recare in allegato “...- la Relazione finale della Conferenza di Servizi; - il provvedimento di VIA; - le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. [...] In altri termini, la chiusura della conferenza dei servizi non aveva con ciò stesso esaurito tutte le valutazioni ambientali circa la realizzabilità dell’opera; in particolare, mancava la valutazione in ordine alla sua localizzazione nel comune di Arlena di Castro.”

Il Consiglio di Stato ha evidenziato inoltre che “ In questo contesto dei fatti e procedimentale, in cui la conferenza di servizi decisoria si palesava dunque non esaustiva, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’“Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone”, ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, datata 8 agosto 2023, si interponeva necessariamente come sopravvenienza rilevante nel corso del procedimento di autorizzazione unica regionale, siccome antecedente rispetto all’A.I.A. e al PAUR, condizionandone, pertanto, le rispettive fasi istruttorie e decisionali”.

Parimenti infondata è risultata l’ulteriore censura della sentenza del Tar Lazio da parte della società laddove evidenziava una errata applicazione alla fattispecie dell’art. 12-ter del c.d. decreto asset (d.l. 104/2023 convertito nella legge n. 136/2023).

Nel caso di specie, la norma trova piena applicazione come sostenuto dalla difesa della Provincia. Del resto come evidenziato dal Consiglio di Stato “ l’impianto da realizzare non rientra nell’ambito delle FER, avendo ad oggetto principale ed esclusivo quello di gestione dei rifiuti, sicché neppure opera la deroga normativa; per l’altro, la proposta di vincolo è datata 8 agosto 2023, ovvero è di data anteriore rispetto sia all’A.i.a. (ottobre 2023) che al provvedimento autorizzativo unico regionale (dicembre 2023), operando, pertanto, i suoi effetti (id est. misure di salvaguardia) immediatamente.”

“La Provincia di Viterbo ha difeso il proprio territorio e il paesaggio – ha commentato Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo - L’area della Tuscia all’interno della quale si voleva realizzare la discarica è stata dichiarata di notevole interesse pubblico e ha una forte vocazione agricola, turistica e naturalistica che non poteva e non potrà mai essere compromessa.”.

Viterbo, 11 febbraio 2025



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